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di FIDUCIA
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Disposizioni a favore delle popolazioni alluvionate della regione Toscana
Gli importi relativi alle fatture sospese sono oggetto di rateizzazione, fatta salva la possibilità del cliente finale di non usufruire della rateizzazione e fatto salvo che il totale degli importi da rateizzare sia inferiore a 50 €.
Al termine del periodo di sospensione ed entro i successivi 2 mesi, gli esercenti la vendita sono tenuti a comunicare al cliente finale le seguenti informazioni:
- gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
- il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale;
- la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall’esercente l’attività di vendita.
Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante avviene:
- con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata all’utente ovvero al cliente finale;
- in base a rate non inferiori a 20 €;
- per un periodo pari a 12 mesi a decorrere dalla data di comunicazione relativa alla rateizzazione degli importi. Tale periodo può comunque essere ridotto, purché gli importi delle rate risultino non inferiori a 20 €.
Le rate potranno essere cumulate nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta dei servizi gas e di energia elettrica.
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